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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020 (Rv. 659149 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri ex art. 2048, comma 2, c.c. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659149-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE

La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)