Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002 (Rv. 555385 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno cagionato dall'allievo a se stesso - Presunzione di responsabilità dei precettori e maestri "ex" art. 2048, secondo comma, cod. civ. - Configurabilità - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
La presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)