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Sez. 3, Sentenza n. 707 del 04/03/1968 (Rv. 331927 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - CREDITI- INDICAZIONE SPECIFICA NELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331927-01

AZIENDA - CESSIONE - CREDITI- INDICAZIONE SPECIFICA NELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La cessione dell'azienda ha carattere cosi globale ed unitario da importare, giusta l'univoco dettato degli artt. 2558, 2559, 2560 cod. civ., la successione nei contratti aziendali, nonche il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sulla azienda stessa, come postula la natura giuridica del complesso aziendale che costituisce una universitas rerum, comprendente cose corporali(mobili ed immobili), cose immateriali, compreso l'avviamento, rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti (ancorche litigiosi) con la clientela, elementi questi, tutti unificati, in senso funzionale, dalla volonta del titolare, in vista della loro destinazione al comune fine della perseguita attivita commerciale. Pertanto, in caso di cessione di azienda, ogni credito aziendale, si trasferisce al cessionario, al pari di ogni altro elemento della universitas essendone parte integrante, e senza la necessita di una sua specifica indicazione nell'atto di trasferimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)