diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 171 del 22/01/1972 (Rv. 355943 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - IN GENERE - CREDITI - DEBITI - IN GENERE - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355943-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI - IN GENERE - CREDITI - DEBITI - IN GENERE - TRASFERIMENTO AL CESSIONARIO - SPECIFICA PATTUIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La cessione dell'azienda ha carattere globale ed unitario, secondo quanto risulta dal coordinato disposto delle norme degli artt 2558, 2559 e 2560 cod civ, ed importa la cessione dei contratti aziendali, nonche il trasferimento al cessionario dei crediti relativi e dei debiti gravanti sull'azienda stessa, come postula la natura giuridica del complesso aziendale (universitas rerum) comprende cose corporali (mobili ed immobili) cose immateriali, compreso l'avviamento, rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti con la clientela; elementi tutti unificati, in senso funzionale, dalla volonta del titolare, con riguardo alla loro destinazione al comune fine della intrapresa attivita imprenditoriale. Pertanto, in caso di cessione di azienda crediti e debiti si trasferiscono ai cessionari, al pari di ogni altro elemento della universitas, essendone parte integrante, e senza la necessita di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento. (Conf 707'68, mass n 331927).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)