Sez. 1, Sentenza n. 5152 del 27/07/1983 (Rv. 430020 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI - MARCHIO DI FANTASIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO DI ESSO - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI PRECEDENTE TRASFERIMENTO AD ALTRI AFFETTO DA NULLITÀ.*
AZIENDA - CESSIONE - CREDITI - MARCHIO DI FANTASIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO DI ESSO - CONSEGUENZE IN IPOTESI DI PRECEDENTE TRASFERIMENTO AD ALTRI AFFETTO DA NULLITÀ.*
Un negozio traslativo dell'azienda investe, salvo deroghe previste dalla legge o dalle parti, tutti, unitariamente, i suoi componenti, nonché i rapporti costituiti per l'Esercizio della impresa, ed anche le azioni, sebbene non ancora proposte, atte a recuperare taluno dei componenti dell'azienda che sia stato invalidamente disaggregato mediante una precedente alienazione affetta da nullità. In particolare, con l'alienazione dell'azienda rimane trasferito all'acquirente, salvo diversa pattuizione delle parti, il diritto all'uso esclusivo del marchio costituito da una denominazione di fantasia (art. 2573, comma 2, cod. civ.), e quindi, ove il marchio stesso sia stato oggetto di precedente trasferimento ad altri e affetto da nullità, anche l'Azione diretta a far dichiarare tale nullità ed a recuperare il marchio all'azienda medesima. (V 4094/78, mass n 393709; (V 2031/73, mass n 365184; (V 171/72, mass n 355943; (V 707/68, mass n 331927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2573
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)