diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6994 del 23/11/1983 (Rv. 431636 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - EFFETTI E CONSEGUENZE - INVALIDITÀ DELLA TRASCRIZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431636-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - EFFETTI E CONSEGUENZE - INVALIDITÀ DELLA TRASCRIZIONE - LIMITI.*

Dopo l'emanazione della legge 31 ottobre 1955 n. 1064, anche per le formalità di trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari nelle relative note, invece dell'indicazione della paternità, è richiesta quella della data e del luogo di nascita delle parti (art. 2659, comma primo, cod. civ.), quali ulteriori elementi di identificazione delle persone interessate. Tuttavia, l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste non nuoce alla validità della trascrizione, se non induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto (art. 2665 cod. civ.). pertanto per l'adempimento della formalità è sufficiente che le indicazioni riportate nella nota, anche se lacunose o inesatte, consentano di individuare, senza possibilità di equivoci, gli estremi essenziali del negozio, i beni ai quali il negozio si riferisce, la natura del diritto che si è voluto trasferire, costituire o modificare, i soggetti interessati dall'atto nella loro identità personale. A tal fine, i dati emergenti dalla nota di trascrizione devono essere valutati, sia dal punto di vista oggettivo in relazione al contenuto del titolo, sia dal punto di vista soggettivo attraverso le indicazioni delle parti, nell'insieme degli elementi forniti per le une e le altre indicazioni, perché possa scaturirne un giudizio sicuro sulla esistenza o meno della incertezza produttiva di Invalidità. (V 4990/78, mass n 394735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Legge 31/10/1955 num. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)