Sez. L, Ordinanza n. 96 del 02/03/1989 (Rv. 462059 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il potere di proporre istanza di regolamento di Competenza presuppone - al pari del potere di proporre impugnazione (salva l'eccezionale ipotesi, prevista dal secondo comma dell'art. 433 cod. proc. civ., d'impugnazione con riserva dei motivi) - che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; pertanto, l'istanza predetta non è ammissibile ove proposta - avverso sentenza decisiva della questione di Competenza in ordine ad una controversia di lavoro - sulla base del solo dispositivo letto in udienza e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 cod. proc. civ.. (V 2909/88, mass n 458484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)