Sez. L, Sentenza n. 3176 del 17/04/1990 (Rv. 466683 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESECUZIONI, AGEVOLAZIONI) - ART. 59 DEL D.P.R. N. 218 DEL 1978 - AZIENDE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESECUZIONI, AGEVOLAZIONI) - ART. 59 DEL D.P.R. N. 218 DEL 1978 - AZIENDE INDUSTRIALI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo agli sgravi contributivi previsti, ai sensi dello art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, in favore delle aziende industriali, può definirsi "industriale" anche quell'attività mediante la quale i beni siano trasformati, manipolati o trattati in modo da dar luogo ad un risultato economico nuovo (come, nella specie, l'attività consistente nella trasposizione di dati contabili - forniti dai committenti - su schede meccanografiche destinate ad essere inserite, dopo la perforazione e l'incorporazione dei dati, negli elaboratori elettronici dei committenti medesimi), essendo la nozione legislativa di impresa industriale più ampia di quella economica (circoscritta alla trasformazione fisica o chimica di materie prime o di beni), come risulta dal fatto che l'art. 2195 n. 1 cod. civ. fa riferimento alla "produzione" invece che alla "trasformazione". (V 1159/89, mass n 462059; (V 4622/88, mass n 459510; (V 7738/87, mass n 455583; (V 6282/86, mass n 448524; (V 5182/81, mass n 415979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)