Sez. 1, Sentenza n. 1888 del 09/01/1996 Ud. (dep. 17/02/1996) Rv. 203804 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale | Consumazione di un reato ovvero frequentazione anche occasionale di pregiudicati durante il periodo di soggezione alla misura di prevenzione - Contravvenzione di cui all'art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Sussistenza - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale
La consumazione di un reato da parte di chi sia stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., violando la prescrizione di "vivere onestamente", integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 9 Legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Ai fini della configurabilità di detta contravvenzione è altresì rilevante anche la frequentazione di persone pregiudicate, eventualmente occasionale, che costituisce violazione della prescrizione di non dare luogo a sospetti.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)