Sez. 1, Sentenza n. 46876 del 12/11/2009 Ud. (dep. 09/12/2009) Rv. 245672 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Smercio di sostanze stupefacenti - Insufficiente quantitativo di principio attivo - Sottoposizione alla misura di prevenzione - Reato di cui all'art. 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Integra la contravvenzione di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, perché viola la prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi", la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. che fa commercio di sostanze stupefacenti pur prive di un sufficiente quantitativo di principio attivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)