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Sez. 1, Sentenza n. 2933 del 11/10/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258386 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Persona sottoposta alla misura di prevenzione - Allontanamento dal posto di lavoro con artifizi e raggiri - Reato di cui all'art. 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 - Sussistenza - Mancata proposizione della querela per il delitto di truffa - Irrilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258386-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Integra la contravvenzione di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956 la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. che si allontana dal posto di lavoro con artifici e raggiri diretti a conseguire un ingiusto profitto in danno del suo datore, anche in difetto di querela per il reato di truffa, trattandosi di contegno che in ogni caso costituisce violazione della prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le leggi".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)