Sez. 1, Sentenza n. 23353 del 08/04/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263965 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Computo di pena detentiva per reato diverso - Pena oggetto d'indulto dopo l'espiazione avvenuta in regime di affidamento in prova al servizio sociale - Rilevanza - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
Ai fini della fungibilità della pena detentiva prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve computare la pena espiata per reati diversi, per i quali, successivamente all'effettiva espiazione, sia stato applicato l'indulto, anche se il trattamento esecutivo sia avvenuto nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma limitatamente alla sola parte scontata in data posteriore a quella di commissione del reato la cui pena è in corso di esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)