Sez. 1, Sentenza n. 2416 del 07/03/1991 (Rv. 471184 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere | Sentenza del Tribunale Fallimentare decidente sull'opposizione allo stato passivo - Impugnazione con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - In genere
La sentenza del Tribunale Fallimentare che decide sulla opposizione allo stato passivo del fallimento non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto soggetta, per espressa previsione dell'art. 99 Legge Fall., ad appello, salvo che si tratti di controversie non eccedenti la competenza del pretore, ma diverse da quelle in materia di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie (relativamente alle quali ultime, la regola dell'inappellabilità, posta dal citato art. 99 Legge Fall. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 1982).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)