Sez. 2 - , Ordinanza n. 10858 del 07/05/2018 (Rv. 648170 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Configurabilità - Omessa indicazione degli elementi costitutivi del danno patito - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001 (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 134 del 2012), il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto. Ne consegue che la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva rigettato la domanda subordinando la configurabilità del diritto all'equa riparazione all'assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare specificamente l'entità del danno da irragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)