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Sez. 1, Sentenza n. 19979 del 16/09/2009 (Rv. 609754 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n.89 del 2001 - Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale della violazione - Configurabilità - Pluralità di ricorrenti - Omessa indicazione degli elementi costitutivi del danno patito da ciascuno - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609754-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; pertanto, la circostanza che il ricorso sia proposto da una pluralità di attori e che non siano specificati gli elementi costitutivi del danno non patrimoniale da ciascuno di essi lamentato, non può avere alcun rilievo al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, pur sempre presuntivamente sofferto dai ricorrenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)