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Sez. L, Sentenza n. 2599 del 19/04/1985 (Rv. 440395 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DELLA NORMA CONTRATTUALE - CRITERI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440395-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - MANCATA PREDETERMINAZIONE DEL COMPORTO PER SOMMATORIA DA PARTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DELLA NORMA CONTRATTUALE - CRITERI - APPLICAZIONE ANALOGICA DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - DIVIETO - FATTISPECIE.*

In tema di recesso per eccessiva morbilità (costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e reiterati) il giudice - in ipotesi di mancata predeterminazione del comporto per sommatoria da parte della normativa del contratto collettivo applicabile al rapporto - deve procedere all'integrazione secondo equità della norma contrattuale nei rigorosi limiti tracciati dalla proiezione della volontà delle parti, senza possibilità di recepire la disciplina del comporto per sommatoria dettata da un diverso contratto collettivo, non essendo previsto per gli Atti di autonomia privata il ricorso all'analogia, consentito dall'art. 12, secondo comma, preleggi solo per gli Atti con forza e valore di legge. (nella specie la C.S. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito, il quale aveva determinato con criterio equitativo il comporto per sommatoria come pari, nell'arco di un triennio, al comporto secco, l'unico previsto dall'art. 19 C.C.n.L. 16 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, riformando così la pronuncia di primo grado che invece aveva fatto applicazione per analogia della disciplina del comporto per sommatoria prevista dal contratto collettivo per i dipendenti dell'industria chimica). (Conf 7519/83, mass n 432114).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)