Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 06/07/1984 (Rv. 435939 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DENUNCIA DELLA VIOLAZIONE DI DETTI LIMITI DA PARTE DEL CONDOMINIO - AZIONE REALE - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA STESSA - RIFERIMENTO AI CRITERI EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - DENUNCIA DELLA VIOLAZIONE DI DETTI LIMITI DA PARTE DEL CONDOMINIO - AZIONE REALE - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA STESSA - RIFERIMENTO AI CRITERI EX ART. 15 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Il condominio, il quale denunci la violazione dei limiti che debbono osservarsi dai singoli condomini nell'uso della cosa comune, assumendo che taluno di quelli abbia destinato parte della cosa stessa al servizio della sua proprietà esclusiva e, così, impedito l'Esercizio sulla medesima del concorrente diritto di tutti gli altri condomini, propone un'Azione reale che va ricondotta nel paradigma delle azioni negatorie, il cui valore deve essere determinato a norma dell'art. 15 cod. proc. civ. e, in particolare, in base al criterio sussidiario previsto dall'ultimo comma essendo venuto meno - a seguito della abolizione delle imposte reali e la loro sostituzione con l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) - il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo stato. (Conf 4390/78, mass n 394063, sull'ultima parte; (Conf 3509/75, mass n 377687, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1002, Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)