Sez. 2, Sentenza n. 3509 del 23/10/1975 (Rv. 377687 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - AZIONE DEL CONDOMINIO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI NELL'USO DELLA COSA COMUNE - CARATTERE DI AZIONE NEGATORIA - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERIO PER LE CAUSE RELATIVE A BENI IMMOBILI - APPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - AZIONE DEL CONDOMINIO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI NELL'USO DELLA COSA COMUNE - CARATTERE DI AZIONE NEGATORIA - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERIO PER LE CAUSE RELATIVE A BENI IMMOBILI - APPLICABILITA.*
Il condominio, il quale denunci la violazione dei limiti che debbono osservarsi da parte dei singoli condomini nell'uso della cosa comune, affermando che un altro condomino abbia destinato una parte della cosa comune al servizio della sua proprieta esclusiva, impedendo che sulla stessa potesse essere esercitato il concorrente diritto di tutti gli altri condomini, propone un'Azione reale che va ricondotta nel paradigma delle azioni negatorie, il cui valore va determinato a norma dell'art 15 cod proc civ. (V 3279/72, mass n 361099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)