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Sez. U, Sentenza n. 1722 del 27/02/1985 (Rv. 439681 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - CONTROVERSIE TRA L'ESATTORE COMUNALE E L'ESATTORE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME PREVENTIVAMENTE VERSATE DALLO ESATTORE - INCLUSIONE - AZIONE FONDATA SULLA SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME IMPOSITIVE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439681-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - CONTROVERSIE TRA L'ESATTORE COMUNALE E L'ESATTORE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME PREVENTIVAMENTE VERSATE DALLO ESATTORE - INCLUSIONE - AZIONE FONDATA SULLA SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME IMPOSITIVE - IRRILEVANZA.*

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, secondo la previsione dell'art. 103 secondo comma della Costituzione, la quale riguarda in via generale ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello stato o di ente pubblico, va affermata anche in ordine alle cause promosse dallo esattore comunale contro l'ente impositore, per conseguire la restituzione delle somme preventivamente versate (in forza del principio del "non riscosso per riscosso") nella parte relativa a crediti iscritti nei ruoli ma risultati inesigibili o non dovuti, poiché, anche in tale ipotesi, vengono in contestazione le poste di una gestione di denaro pubblico affidata a soggetto munito della qualità di agente contabile. Questo principio non trova deroga per il caso in cui la suddetta ripetizione di somme venga fondata su una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità delle norme impositive sulla cui base era stata effettuata l'iscrizione nei ruoli (nella specie, con riguardo ai contributi agricoli unificati, sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 1962), atteso che, indipendentemente dagli effetti di tale pronuncia sul titolo e sul fondamento nel merito del preteso rimborso, il rimborso medesimo attiene sempre a poste inserite nell'ambito di un unitario rapporto di rendiconto di denaro pubblico. (V 3471/82, mass n 421460; (V 46/81, mass n 410427).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)