Sez. 6, Sentenza n. 36272 del 14/01/2004 Cc. (dep. 14/09/2004) Rv. 229773 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - rigetto della richiesta del pubblico ministero | Nuove indagini - Fissazione dell'udienza camerale - Necessità - Impugnazione.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - rigetto della richiesta del pubblico ministero
Il Gip è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio anche quando, richiesto dell'archiviazione, ritenga di dover ordinare al P.M. lo svolgimento di ulteriori investigazioni. Ne consegue che è ricorribile in sede di legittimità il provvedimento emesso dal Gip a fronte della richiesta di archiviazione il quale non abbia adottato l'invocato provvedimento ed abbia disposto "de plano" ulteriori indagini, così di fatto eludendo il termine previsto per il completamento delle indagini preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)