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Sez. 4, Sentenza n. 58011 del 24/11/2017 Cc. (dep. 29/12/2017) Rv. 271692 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - Restituzione degli atti "de plano" per la formulazione dell'imputazione - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271692-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Pur essendo affetta da nullità assoluta, non è impugnabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell'abnormità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione, dispone "de plano" la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, in quanto la categoria dell'abnormità non si riferisce ad atti illegittimi sulla base di una valutazione "quantitativa" del grado di illegittimità che li caratterizza, bensì ad atti che comportino l'indebita stasi del procedimento, ovvero che si pongano in insanabile contrasto con le finalità fondamentali di ciascun istituto processuale o con principi cardine dell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)