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Sez. 3 - , Sentenza n. 17060 del 28/06/2018 (Rv. 649513 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danni causati da cani randagi - Artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995 - Responsabilità - Difetto di legittimazione passiva del Comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649513-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il Comune è privo legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera "accoglienza" dei cani randagi recuperati, mentre al relativo "ricovero", che presuppone l'attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 2, Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 6, Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)