diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 21015 del 17/05/2021 Ud. (dep. 27/05/2021) Rv. 281665 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Travisamento della prova - Deducibilità nel caso di c.d. "doppia conforme" - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281665-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)