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Sez. 5 - , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Vizio di travisamento della prova - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277758-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Fattispecie in cui è stato ritenuto il travisamento della prova per essere stata trascurata la rilevanza, in punto di credibilità dei testi e della persona offesa, di alcune registrazioni telefoniche in cui era stata evocata la subornazione dei testi della parte civile e la falsità di alcune dichiarazioni rese a carico dell'imputata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)