Sez. U, Sentenza n. 20544 del 29/07/2008 (Rv. 604645 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di decurtazione dei punti dalla patente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio)
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 6891 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 6891 art. 18, Legge 24/11/1981 num. 6891 art. 22, Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Cod. Strada art. 204 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)