Sez. 1, Sentenza n. 5342 del 04/12/1989 (Rv. 464469 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - DEBITO DELL'USL VERSO IL FARMACISTA - PER RIMBORSO DEI MEDICINALI SOMMINISTRATI AI BENEFICIARI - SCADENZA CONTEMPLATA DA CONVENZIONI NAZIONALI - MORA EX RE - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - DECORRENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE - DEBITO DELL'USL VERSO IL FARMACISTA - PER RIMBORSO DEI MEDICINALI SOMMINISTRATI AI BENEFICIARI - SCADENZA CONTEMPLATA DA CONVENZIONI NAZIONALI - MORA EX RE - INTERESSI MORATORI E MAGGIOR DANNO - DECORRENZA.*
Con riguardo al debito della USL nei confronti del farmacista, per rimborso dei medicinali somministrati ai beneficiari del servizio sanitario nazionale, la scadenza contemplata dalle apposite convenzioni nazionali (nella specie, a norma dell'art. 10 della convenzione approvata con d.P.R. 15 settembre 1979, giorno 25 del mese di presentazione delle distinte) determina mora "ex re", e, pertanto, segna il momento a partire dal quale sono dovuti al creditore, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno (determinabile anche sulla base degli elementi presuntivi evincibili dalla circostanza che il farmacista, pure se non imprenditore in senso stretto, è inquadrabile nella categoria di soggetti che svolgono attività economica, abbisognante di liquidità e quindi di ricorso al finanziamento bancario).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 15/09/1979 art. 10, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)