Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 10/01/1984 Ud. (dep. 08/03/1984) Rv. 163039 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ANNULLAMENTO DELLA STESSA - NON LEGITTIMITÀ - MOTIVO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ANNULLAMENTO DELLA STESSA - NON LEGITTIMITÀ - MOTIVO.*
Il giudice di appello non ha la potestà di annullamento della sentenza impugnata per vizi della sua motivazione e di far regredire la regiudicanda al primo grado di giudizio, ma solo la potestà di confermarla o di riformarla, fornendo, nel primo caso, la motivazione di sostegno della decisione confermata che ne fosse priva, oppure, nel secondo, la motivazione della diversa decisione adottata. (Conf mass n 151671).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)