Sez. 1, Sentenza n. 3959 del 13/12/1969 (Rv. 344395 - 01)
BIS TRIBUTI ERARIALI -IMPOSTE DIRETTE -SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - RETTIFICHE - INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - POTERE DELL'UFFICIO DELLE IMPOSTE E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PRESUPPOSTO - RISPETTIVI TERMINI DI DECADENZA.*
BIS TRIBUTI ERARIALI -IMPOSTE DIRETTE -SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - RETTIFICHE - INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - POTERE DELL'UFFICIO DELLE IMPOSTE E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PRESUPPOSTO - RISPETTIVI TERMINI DI DECADENZA.*
Il potere di integrazione dell'accertamento tributario - attribuito, tanto all' ufficio delle imposte, quanto alla commissione tributaria di primo grado, che per l'esecuzione della integrazione rinvia gli Atti all'ufficio - richiede in ambedue le ipotesi un identico presupposto costituito dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, rispetto a quelli posti a base dal precedente accertamento. Ma, il potere dell' ufficio e soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 32 del tu 29 gennaio 1958, n. 645 mentre quello attribuito alla commissione puo essere esercitato sino a quando questa non abbia deciso definitivamente, ossia anche dopo la decorrenza del predetto termine di decadenza.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 32, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 35, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)