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Sez. 2, Sentenza n. 3339 del 07/04/1987 (Rv. 452382 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PROPOSTA IRREVOCABILE - DIFFERENZE. 452382*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452382-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PROPOSTA IRREVOCABILE - DIFFERENZE. 452382*

L'opzione, a differenza della proposta irrevocabile, ha natura di negozio giuridico bilaterale. Mentre, infatti, nella proposta irrevocabile vi è una parte che avanza una proposta contrattuale ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo tempo, nella opzione vi sono due parti che convengono che una di essa resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno. In entrambi i casi, percio, vi è una proposta contrattuale irrevocabile ma mentre nel primo (art. 1329 cod. civ.) la irrevocabilità dipende esclusivamente dalla volontà, dall'impegno unilaterale del proponente, nel secondo (art. 1331 cod. civ.) la irrevocabilità dipende da una convenzione tra le parti, la cui volontà devono quindi essere espresse ed incontrarsi. (V 579/82, mass n 418321; (V 5236/78, mass n 395001; (Conf 3341/77, mass n 386873; (V 3986, mass n 372570; (V 7/70, mass n 344395; (V 3815/69, mass n 344127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)