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Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 26/07/1977 (Rv. 386873 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PROPOSTA IRREVOCABILE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1977-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386873-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PROPOSTA IRREVOCABILE - DIFFERENZE.*

L'opzione, a differenza della proposta irrevocabile, ha natura di negozio giuridico bilaterale. Mentre, infatti, nella proposta irrevocabile vi e una parte che avanza una proposta contrattuale ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo tempo, nella opzione vi sono due parti che convengono che una di essa resti vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno. In entrambi i casi, percio, vi e una proposta contrattuale irrevocabile ma mentre nel primo (art 1329 cod civ) la irrevocabilita dipende esclusivamente dalla volonta, dall'impegno unilaterale del proponente, nel secondo (art 1331 cod civ) la irrevocabilita dipende da una convenzione tra le parti, la cui volonta devono quindi essere espresse ed incontrarsi. (V 3986/74, mass n 372570; (V 7/70, mass n 344395; (V 3815/69, mass n 344127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)