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Sez. L, Sentenza n. 1481 del 10/02/2000 (Rv. 533697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Successive infrazioni disciplinari - Obbligo del datore di lavoro di unificare le diverse sanzioni in una sola più grave - Insussistenza - Applicazione della sanzione per ogni singola infrazione e contestazione della recidiva per ogni ulteriore violazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nel caso di successivi comportamenti del lavoratore costituenti ognuno un'infrazione disciplinare, il datore di lavoro non ha l'obbligo di procedere in ogni caso alla unificazione delle varie sanzioni in una sola più grave, essendo consentito, sanzionate di volta in volta le singole infrazioni, procedere poi alla contestazione della recidiva in occasione di ogni ulteriore violazione, com'è dimostrato dalla previsione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, che vieta solo di tener conto delle sanzioni disciplinari che siano state applicate anteriormente al biennio; né è rinvenibile, nell'ambito disciplinare, una funzione di prevenzione in vista del recupero del rapporto che verrebbe compromessa dalla valutazione atomistica dei singoli comportamenti, in quanto il potere disciplinare, ove si esplichi con il rispetto dei generali criteri di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 cod. civ. che vietano reazioni sleali e pretestuose, non trova altro limite se non la proporzionalità della sanzione con i comportamenti posti in essere dal dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)