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Sez. L, Sentenza n. 3871 del 11/06/1986 (Rv. 446709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE SUCCESSIVA PER I MEDESIMI FATTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALLA REITERAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE PER PLURALITÀ DI FATTI DELLA STESSA NATURA MA SUCCESSIVI NEL TEMPO.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE SUCCESSIVA PER I MEDESIMI FATTI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALLA REITERAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE PER PLURALITÀ DI FATTI DELLA STESSA NATURA MA SUCCESSIVI NEL TEMPO.*

Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma dello ultimo comma dell'art. 7 stat. Lavoratori, di tener conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio, ai fini della recidiva, a meno che non si tratti di fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto del precedente procedimento, siano tuttavia diversi per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li contraddistinguono e, come tali, vengano contestati nella loro specifica individualità. (nella specie il datore di lavoro, a seguito di una verifica a campione, aveva riscontrato che in alcuni determinati casi il lavoratore aveva infedelmente contabilizzato somme inferiori a quelle riscosse e gli aveva quindi intimato il licenziamento, commutato dal collegio arbitrale in trasferimento per punizione; aveva quindi ripetuto la verifica a campione riscontrando la stessa irregolarità in altri determinati casi e quindi aveva nuovamente intimato il licenziamento al lavoratore; la S.C. - enunciando il suddetto principio di diritto - ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto precluso al datore di lavoro la reiterazione dello Esercizio del potere disciplinare). (V 2519/85, mass n 440345).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)