Sez. 2, Sentenza n. 2456 del 26/02/1993 (Rv. 481156 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione | Risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento - Diritto della parte adempiente alla restituzione della somma versata in conto prezzo nonché al risarcimento del danno - Rivalutazione monetaria della somma anzidetta - Obbligatorietà.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione
A norma del combinato disposto degli artt. 1453 e 1458 cod. civ., la parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'altra ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell' efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto dalla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest'ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)