Sez. 3, Sentenza n. 9091 del 13/05/2004 (Rv. 572838 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento del promittente venditore - Risoluzione del contratto chiesto dalla parte adempiente - Diritto della stessa alla restituzione della somma pagata in conto prezzo ed al risarcimento dei danni - Rivalutazione del prezzo già pagato al promittente venditore - Diritto - Configurabilità.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
La parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto alla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest'ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)