Sez. L, Sentenza n. 4918 del 13/08/1981 (Rv. 415669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PROPOSIZIONE DAL COMPIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PROPOSIZIONE DAL COMPIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - DISCIPLINA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPLICABILITA - FATTISPECIE.*
L'art 8 della legge 11 agosto 1973 n 533 - in forza del quale nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non deve tenersi conto dei vizi, delle preclusioni e delle scadenze verificatesi nelle procedure amministrative - trova applicazione anche in relazione alla decadenza dell'Azione giudiziaria per inosservanza del termine di proposizione di essa dal compimento della procedura amministrativa, essendo tale termine, ancorche estraneo allo stretto ambito della predetta procedura, collegato ad essa come termine finale della complessa fase preventiva. (nella specie, l'Inail aveva iniziato l'Azione giudiziaria dopo la scadenza dei sessanta giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo, indicati all'art 16 del DPR 30 giugno 1965 n 1124.La SC, sulla scorta del suindicato principio, disattendendo il relativo motivo di censura, ha reputato non essere intervenuta decadenza alcuna). (V 4688/79, mass n 401237).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 422, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)