Sez. 1, Sentenza n. 9245 del 04/05/2005 (Rv. 583549 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Procedimento di esecuzione forzata per il rilascio di immobile ad uso di abitazione - Legittimazione passiva del ministro della giustizia - Sussistenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento di esecuzione forzata per il rilascio di un immobile, protrattosi per effetto delle leggi di sospensione degli sfratti succedutesi a partire dalla legge n. 61 del 1989, e della mancata concessione della forza pubblica in sede di graduazione degli sfratti, legittimato passivo è, a norma dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 89 del 2001, il ministro della giustizia, trattandosi di procedimento svoltosi innanzi al giudice ordinario, mentre il preventivo parere della Commissione consultiva sui criteri da adottare nella individuazione della priorità degli sfratti, e il decreto prefettizio di graduazione, destinato a stabilire i criteri generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica costituiscono provvedimenti aventi carattere meramente ausiliario e strumentale rispetto a quelli di natura autenticamente giurisdizionale rientranti nel processo di esecuzione forzata per il rilascio, nel quale si inserisce, diventandone parte integrante, l'atto specifico di concessione della forza pubblica per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)