diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5233 del 26/05/1998 (Rv. 515833 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Immobili locati ad uso abitazione - Convalida della licenza per finita locazione - Esecuzione dello sfratto - Assistenza della forza pubblica - Potere di "graduazione" prefettizio - Contenuto e limiti - Atto di autorizzazione all'assistenza della forza pubblica rilasciato dalla Commissione prefettizia - Impugnazione dinanzi al giudice amministrativo per motivi inerenti alla concreta esecuzione dello sfratto - Inammissibilità - Competenza a conoscere dell'atto del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Revoca del provvedimento di concessione della F.P. per motivi di merito - Illegittimità - Disapplicazione da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515833-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

In tema di esecuzione di sfratti a seguito di convalida di licenza per finita locazione, il potere attribuito al Prefetto ed alla speciale Commissione consultiva in punto di "graduazione" degli sfratti e di concessione della forza pubblica (artt. 3 e ss. legge n. 61 del 1989) si sostanzia nella emanazione di tre distinti atti, quali il preventivo parere della Commissione sui criteri da adottare nella individuazione delle priorità degli sfratti, il decreto prefettizio di "graduazione" (che stabilisce i criteri generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica), l'atto specifico con cui la forza pubblica viene concessa per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale. A prescindere dalla natura (amministrativa o meno) del decreto prefettizio di graduazione (natura che andrebbe correttamente individuata privilegiando il carattere meramente ausiliario e strumentale del provvedimento, rispetto a quelli strettamente giurisdizionali del processo esecutivo, sì che la sua eventuale illegittimità non dovrebbe rilevare "ex se"), il provvedimento di concessione (o di diniego), in concreto, della F.P., in quanto atto del tutto dovuto (arg. ex art. 475, terzo comma, cod. proc. civ.), è privo di qualsiasi contenuto discrezionale - dovendosi riconoscere, al più, all'autorità di polizia un limitato margine di discrezionalità tecnica quanto alla scelta del momento concreto in cui prestare la propria assistenza -, e si connota come singolo momento del più complesso procedimento di esecuzione, così che la sua eventuale illegittimità, impingendo posizioni di diritto soggettivo, trova il suo giudice naturale nel giudice dell'esecuzione (e non anche nel giudice amministrativo), e può essere contestata con il rimedio di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che, una volta concesso il nulla osta all'assistenza della F.P., tale provvedimento può essere sospeso o differito dall'autorità che lo ha emanato soltanto per motivi strettamente tecnici (impossibilità, difficoltà, inopportunità di fornire materialmente la F.P.), ma non anche per motivi di merito (riguardanti, ad esempio, la inesistenza della urgente necessità dedotta dal locatore ex art. 3 legge 61 del 1989), dovendo ogni questione attinente all'esistenza o al sopravvenuto mutamento delle condizioni necessarie per l'assistenza della F.P. essere sollevata dinanzi al giudice dell'esecuzione che, in caso di illegittima revoca del provvedimento di concessione, ben può disapplicarla, ex art. 5 legge 2248 del 1865, all. E..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2930, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 610, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 art. 3, Legge 21/02/1989 num. 61 art. 4, Costituzione art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)