Sez. 1, Sentenza n. 8685 del 16/08/1993 (Rv. 483451 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione | Riferimento ai verbali conosciuti o conoscibili dal contribuente, redatti in sede di verifica della polizia tributaria - Sufficienza.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Motivazione
L'avviso di accertamento ha carattere di mera "provocatio ad opponendum", nel senso che soddisfa l'obbligo della motivazione ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente "l'an ed il quantum debeatur". Pertanto, in applicazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non può essere dichiarato nullo quando, pur senza enunciare tutte le ragioni dell'Amministrazione per il superamento della dichiarazione del contribuente, abbia richiamato i verbali redatti in sede di verifica della polizia tributaria, conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)