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Sez. 1, Sentenza n. 7991 del 02/09/1996 (Rv. 499421 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Obbligo di motivazione - Contenuto - Richiamo alla fonte informativa sottostante alla rettifica - Insufficienza.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499421-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

L'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum" e, pertanto, soddisfa l'obbligo della motivazione, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur". Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)