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Sez. 1, Sentenza n. 5506 del 14/06/1996 (Rv. 498090 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto indispensabile - Nozione - Specificazione e allegazione delle prove - Onere dell' Amministrazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498090-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento, richiesto per le imposte dirette dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, esige l'indicazione degli elementi in tesi costitutivi del credito fatto valere dall'ufficio finanziario, anche per il tramite di rinvio a rapporto della polizia tributaria che sia conosciuto o conoscibile dal contribuente, mentre non richiede la specificazione ed allegazione delle prove assertivamente idonee ad evidenziare la effettiva sussistenza del credito stesso, incombendo il relativo onere sull'Amministrazione finanziaria soltanto nella fase giudiziale instaurata dal contribuente con l'impugnazione dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)