Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 27/11/2012 (Rv. 624543 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Previsione della cessione di immobili del proponente il concordato in favore di due assuntori - Azione ex art. 2932 cod. civ. esercitata, in via surrogatoria, da un coassuntore, nell'inerzia dell'altro, suo debitore, nei confronti del proponente rimasto inadempiente - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE
In tema di esecuzione di un concordato fallimentare, è ammissibile l'esercizio, in via surrogatoria, dell'azione di cui all'art. 2932 cod. civ. da parte dell'assuntore, nel contraddittorio con altro assuntore suo debitore, nei confronti del proponente il medesimo concordato rimasto inadempiente all'impegno di assolvere i suoi obblighi con la cessione "pro soluto" a questi ultimi, tra l'altro, dei propri immobili, dovendo ritenersi applicabile il rimedio di cui alla citata norma non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma in qualsiasi fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, in relazione ad un negozio unilaterale ovvero ad un atto o fatto dai quali tale obbligo possa sorgere "ex lege".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 135, Legge Falliment. art. 136, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)