Sez. 3, Sentenza n. 6792 del 08/08/1987 (Rv. 454994 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - DOMANDA RELATIVA - SENTENZA - COSTITUZIONE DI RAPPORTO OBBLIGATORIO DI VENDITA - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - ESECUZIONE SPECIFICO DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - DOMANDA RELATIVA - SENTENZA - COSTITUZIONE DI RAPPORTO OBBLIGATORIO DI VENDITA - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - ESECUZIONE SPECIFICO DELL'OBBLIGO DI CONTRARRE - AMMISSIBILITÀ.*
Il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la Costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto Obbligo possa sorgere ex lege. Pertanto, ove il giudice accolga la domanda di retratto agrario non con una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuto trasferimento del fondo - ancorché condizionato per i suoi effetti reali al pagamento del prezzo - bensì con una pronuncia costitutiva ex art. 2908 cod. civ. di un rapporto obbligatorio di vendita (sia pure imposto ex lege) e tale pronuncia sia passata in giudicato, a fronte della persistente renitenza del retrattato ad addivenire alla cessione del terreno nella Forma contrattuale stabilita nella suddetta sentenza e non più contestabile, il retraente può realizzare il suo diritto all'acquisto solo con il rimedio previsto dal citato art. 2932 cod. civ.. (V 5863/84, mass n 437537; (V 5660/84, mass n 437333; (V 4569/80, mass n 408407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)