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Sez. 5, Sentenza n. 10818 del 05/05/2010 (Rv. 612806 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Corrispettivo di appalto - Imputazione temporale - Riferimento alla data di ultimazione dell'opera - Necessità - Onere della prova - Spettanza - A carico dell'amministrazione.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612806-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

In tema di imposte sui redditi, alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, poiché è in quel momento che si perfeziona il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ.: pertanto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provare se e quando sia intervenuta l'accettazione da parte del committente. (Fattispecie relativa a stati di avanzamento dei lavori emessi dalla contribuente-appaltatrice con le relative fatture, contabilizzate però per l'anno successivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 817 art. 60, DPR 22/12/1986 num. 817 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 817 art. 93, DPR 22/12/1986 num. 817 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)