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Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 29/03/1996 (Rv. 496693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Corrispettivo di appalto - Riferimento temporale - Data ultimazione opera - Appalto di lunga durata con corrispettivi in corso d'opera - Riferimento temporale - Approvazione stato di avanzamento.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496693-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI

Alla formazione del reddito di impresa in un determinato periodo concorrono, in generale, secondo la disciplina prevista dall'art. 53, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, i ricavi per corrispettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel medesimo periodo, e cioè quelli in cui è intervenuta (o si considera intervenuta) l'accettazione del committente, perfezionandosi in quel momento il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ.. In caso di appalti di lunga (o comunque pluriennale) realizzazione, in cui le parti abbiano convenuto il diritto dell'appaltatore di ricevere corrispettivi in corso d'opera, in relazione ai successivi stati di avanzamento dell'opera stessa, la data in cui è ultimato il servizio, cui fa riferimento il citato art. 53, si identifica con la data di ultimazione della singola partita in cui l'appalto è suddiviso, e, quindi, con il momento dell'approvazione del relativo stato di avanzamento, che determina l'insorgere di un credito, immediatamente esigibile, dell'appaltatore per la relativa parte di compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)