Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 31/01/2012 (Rv. 621274 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE | Accollo liberatorio - Dichiarazione del creditore di liberazione del debitore - Necessità - Caratteri - Condizioni di efficacia - Effettiva stipulazione del contratto tra debitore e terzo.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE
Nell'accollo liberatorio, l'accertamento dell'esistenza e della portata della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, necessaria ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., va compiuto previa verifica dell'esistenza di un contratto di accollo già stipulato tra debitore originario e terzo, mentre, per il caso in cui si deduca che il creditore abbia espresso un'autorizzazione preventiva al debitore a stipulare con un terzo il predetto accollo a determinate condizioni, la liberazione stessa presuppone il riscontro che l'accollo sia stato poi effettivamente concluso alle condizioni previste in detta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)