diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8776 del 28/01/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 239509 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Nullità incorse nel giudizio di cognizione - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239509-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO

Le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione. (La Corte ha precisato che la deduzione circa la mancata conoscenza del procedimento, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato mediante consegna al difensore di fiducia che non ne aveva dato notizia dell'atto all'imputato, non ha rilievo ai fini dell'impugnazione del titolo esecutivo ed invece giustifica la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza, che può essere presentata anche in via subordinata rispetto alla questione sul titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)