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Sez. 1, Ordinanza n. 37979 del 10/06/2004 Cc. (dep. 24/09/2004) Rv. 229580 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Questioni deducibili - Nullità verificatesi nel giudizio di cognizione - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229580-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

In sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge. (Fattispecie relativa alla deduzione di un vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)