Sez. 1, Ordinanza n. 37979 del 10/06/2004 Cc. (dep. 24/09/2004) Rv. 229580 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Questioni deducibili - Nullità verificatesi nel giudizio di cognizione - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
In sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge. (Fattispecie relativa alla deduzione di un vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)