Sez. 5, Sentenza n. 20622 del 24/07/2024 (Rv. 672021-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Azienda ospedaliera - Operazioni offerte dietro corrispettivo - Assoggettabilità ad IVA - Limiti - Obblighi - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di IVA, l'azienda ospedaliera che - pur esercitando il ruolo primario di erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario ed assistenziale, nell'ambito del quale compie operazioni fuori campo IVA o esenti da IVA - pone in essere operazioni riconducibili ad altre attività, anche se svolte in modo non prevalente né stabile e con spesa non a totale carico del SSN, bensì dietro corrispettivo e fuori dal perimetro delle operazioni esenti, è tenuta all'adempimento dell'obbligo di regolarizzazione dell'IVA sulle fatture ricevute per operazioni erroneamente ritenute esenti da imposta e, in caso di inadempimento, è soggetta alle relative sanzioni, tra cui quella prevista dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Decr. Legisl. Pres. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)