Sez. 5 - , Sentenza n. 28681 del 09/11/2018 (Rv. 651646 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - Nozione - Stato-persona - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Il termine Stato utilizzato dalle disposizioni che prevedono l'esenzione a favore dello stesso delle imposte di registro (art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986), ipotecaria e catastale (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990) e di bollo (Tabella Allegato B, punto 22, del d.P.R. n. 642 del 1972) deve intendersi riferito allo "Stato-persona", e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva: ne deriva che detta esenzione non spetta all'Azienda Ospedaliero-universitaria, in quanto soggetto giuridico diverso dallo Stato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 all. B art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)