Sez. 6, Sentenza n. 7346 del 22/01/2004 Ud. (dep. 20/02/2004) Rv. 229162 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Atto di ufficio già compiuto all'epoca della condotta minacciosa dell'agente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto indicato nella minaccia diretta a due agenti della polizia municipale per costringerli ad omettere l'inoltro alla Procura della Repubblica della notitia criminis concernente taluni abusi edilizi, poi risultata già inviata dagli stessi nei giorni precedenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)